Statuto del Festival dei Popoli

Statuto

ART. 1

È costituita con sede in Firenze l’Associazione denominata Festival dei Popoli – Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale ONLUS.

L’Associazione non ha fini di lucro. È espressamente vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve e/o capitale, durante la vita dell’ente.

L’Associazione deve obbligatoriamente reimpiegare gli utili eventualmente conseguiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Il Comitato Direttivo potrà trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito del Comune di Firenze.

 

ART. 2

Compiti dell’Associazione sono:

a) l’organizzazione di un centro – aperto al pubblico – comprendente una cineteca, una videoteca, una biblioteca ed una fototeca, per la raccolta, la schedatura e l’analisi di materiali audiovisivi e per lo studio dei problemi della documentazione nelle scienze umane: a tal fine potrà avvalersi anche della collaborazione di università, fondazioni, centri di ricerca e di documentazione, enti cinematografici e televisivi italiani, stranieri o internazionali;

b) l’organizzazione del Festival dei Popoli – Rassegna Internazionale del Film di Documentazione Sociale;

c) l’organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione e studio, rassegne a carattere monografico o retrospettivo;

d) la pubblicazione, anche a carattere periodico, di materiali concernenti l’attività o gli ambiti di interesse dell’Associazione;

e) la promozione e la realizzazione di materiali audiovisivi di documentazione sociale;

f) la promozione di circuiti per la programmazione di materiali audiovisivi di documentazione sociale;

g) la diffusione di materiali filmici e in generale audiovisivi di documentazione sociale, direttamente o anche attraverso enti ed istituzioni, pubblici e privati.

 

ART. 3

L’Associazione provvede ai suoi compiti istituzionali a mezzo di:

a) le quote associative;

b) le sovvenzioni dello Stato;

c) i contributi dell’Unione Europea;

d) i contributi ordinari e straordinari della Regione Toscana;

e) i contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici Locali;

f) le sovvenzioni ed i contributi di altri enti e associazioni e di privati, anche stranieri;

g) ogni altro provento o contributo che pervenga all’Associazione.

 

ART. 4

Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

b) la Presidenza;

c) il Comitato Direttivo;

d) il Collegio Sindacale.

 

ART. 5

Possono essere Soci del Festival dei Popoli quanti, per competenza professionale o comprovata capacità, siano in grado di contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

L’elenco dei Soci è contenuto nel libro-soci appositamente istituito presso la sede sociale.

E’ prevista una quota associativa annuale il cui ammontare viene fissato dal Comitato Direttivo.

L’ammissione di nuovi Soci è deliberata, su proposta del Comitato Direttivo, dalla Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Avverso la negata ammissione è ammesso ricorso al Collegio Sindacale entro 20 giorni dalla relativa comunicazione.

Si perde la qualifica di Socio per dimissioni, per morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, o, con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, per decadenza a seguito della non partecipazione all’attività dell’Associazione per almeno due anni consecutivi ovvero per esclusione dovuta a gravi motivi. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso al Collegio Sindacale entro 20 giorni dalla comunicazione di esclusione.

 

ART. 6

L’Assemblea è costituita dai Soci in regola con la quota associativa annuale.

L’Assemblea definisce gli orientamenti generali dell’Associazione. È anche compito dell’Assemblea:

a) leggere la Presidenza, il Comitato Direttivo, il Collegio Sindacale;

b) esaminare entro il 30 aprile dell’anno successivo il bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e la relazione del Presidente che lo accompagna unitamente alla relazione del Collegio Sindacale;

c) esaminare il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo annuale di massima proposti dal Direttore;

d) deliberare l’ammissione di nuovi Soci.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei Soci lo ritengano opportuno.

Le convocazioni con l’ordine del giorno fissato dal Presidente devono essere inviate ai Soci per posta elettronica, oppure via fax, oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea. Fanno fede rispettivamente la registrazione di posta elettronica inviata, la notifica di invio del fax o il timbro postale.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di oltre la metà dei Soci. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L’Assemblea può validamente deliberare solo in merito ai punti indicati nell’ordine del giorno, salvo risultino presenti o rappresentati la totalità dei Soci.

Con eccezione dei casi espressamente previsti nel presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le proposte di modifica statutaria devono essere specificamente allegate all’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea a pena di annullabilità della relativa deliberazione. Tali modifiche devono essere approvate da almeno i due terzi dei presenti.

L’Assemblea può revocare le cariche sociali con deliberazione motivata presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In tal caso l’Assemblea elegge le cariche sociali così decadute, che durano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri.

 

ART. 7

La Presidenza, eletta dalla Assemblea, è formata da un Presidente e da due Vicepresidenti.

Il Presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell’Associazione ed ha la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dai Vicepresidenti.

L’Assemblea può eleggere un Presidente onorario della Associazione.

 

ART. 8

Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto da un Presidente, due Vicepresidenti, e non più di altri 10 Soci, tutti eletti dall’Assemblea. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È compito del Comitato Direttivo, nell’ambito degli orientamenti generali approvati dall’Assemblea:

a) adottare le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili per il perseguimento dei fini sociali;

b) predisporre il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, da proporre all’Assemblea;

c) provvedere alla nomina del Direttore, secondo le normative vigenti relativamente all’attribuzione di incarichi professionali;

d) approvare il programma annuale ed il bilancio preventivo presentati dal Direttore, da proporre all’Assemblea;

e) nominare, su proposta del Direttore, un Comitato Internazionale di Esperti che collabori con l’Associazione;

f) nominare, su proposta del Direttore, una Commissione organizzativa per la Rassegna annuale e altri eventuali Gruppi di lavoro con specifiche finalità;

g) proporre all’Assemblea l’ammissione di nuovi Soci;

h) deliberare la quota associativa annuale;

i) assolvere agli altri compiti e funzioni demandategli dal presente Statuto.
Il coordinamento e l’esecuzione di specifiche deliberazioni o di programmi settoriali possono essere delegati a singoli membri del Comitato Direttivo, ferme restando le competenze degli altri organi statutari.

Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Le sue sedute sono valide con la presenza di più della metà dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda maggioranze qualificate.

 

ART. 9

Il Direttore, nominato dal Comitato Direttivo, ne coordina l’attività e sovrintende all’esecuzione delle relative deliberazioni. Inoltre:

a) può essere delegato dal Comitato Direttivo e dal Presidente all’esercizio di funzioni loro spettanti;

b) può prendere, in accordo con il Presidente, deliberazioni d’urgenza che deve sottoporre alla ratifica della prima riunione del Comitato Direttivo, qualora non ne abbia idonea delega;

c) elabora e presenta al Comitato Direttivo il programma annuale e il bilancio preventivo dell’Associazione;

d) propone al Comitato Direttivo la composizione del Comitato Internazionale di Esperti;

e) propone al Comitato Direttivo la composizione e la durata della Commissione Organizzativa per la Rassegna annuale, e quelle di eventuali altri Gruppi di lavoro, e ne coordina l’attività.
In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Comitato Direttivo collegialmente o, per delega, da suoi membri.

 

ART. 10

La Presidenza e il Comitato Direttivo devono essere scelti fra i Soci del Festival dei Popoli.

 

ART. 11

Il Collegio Sindacale, eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.

La relazione ed i rilievi del Collegio Sindacale sono, dallo stesso, trasmessi a quanti con sovvenzioni, contributi o erogazioni di importo superiore a 5 mila Euro hanno concorso nell’anno alle necessità economiche dell’Associazione.

Il Collegio Sindacale giudica inappellabilmente ex bono et aequo sui ricorsi avverso la negata ammissione o l’esclusione dalla qualifica di socio. In merito, esso deve pronunciarsi improrogabilmente entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, rispettando il principio del contraddittorio.

 

ART. 12

La Presidenza, il Comitato Direttivo ed il Collegio Sindacale durano in carica 3 anni.

 

ART. 13

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, con deliberazione che ne indichi i motivi, nomini il liquidatore, e fissi la destinazione del patrimonio sociale tenendo in conto quanto previsto dal successivo Articolo 14.

 

ART. 14

Il Patrimonio Finale di liquidazione verrà devoluto a fini di Pubblica utilità ovvero ad altra ONLUS, previo interpello dell’Autorità prevista dalla Legge 664/96.

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